VERSAMENTO ACCONTO IMU 2022 ENTRO IL 16/6/2022
Entro il 16/6/2022 è in scadenza il versamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica), si tratta di un’imposta introdotta dal governo Monti nel dicembre del 2011 nell’ambito della cosiddetta “manovra anticrisi” da applicare sugli immobili presenti nel territorio italiano.
Sono chiamati all’appello ed obbligati i proprietari, oppure i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; il genitore assegnatario dell’immobile della casa familiare; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto.
Considerando che per l’abitazione principale non di lusso (quindi escluse quelle di categoria A1 – A8 – A9) e per le pertinenze dell’abitazione principale una per categoria (C2- C6 -C7) vige l’esonero e perciò esentate dall’imposta IMU; si rammenta che vengono considerate abitazioni principali gli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente.
Versamento acconto IMU 2022
In sintesi si riportano alcune delle novità normative da considerare ai fini dell’IMU 2022.
▪ Il c.751 della L.160/2019 ha previsto che
“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU”.
▪ L’art. 78 del D.L. n. 104/2020 ha riconosciuto la non debenza dell’IMU, anche per l’anno 2022, relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’efficacia della misura prevista è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 – paragrafo 3 – del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Questa è l’unica agevolazione ancora in vigore, tra quelle concesse durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel corso delle annualità 2020 e 2021.
▪ L’art. 1 c. 743 della L. 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), stabilisce che la riduzione dell’IMU per l’unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia è ridotta al 37,5%.
“Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento.”
Per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2022 i soggetti passivi dovranno effettuare il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti rispettivamente:
– Il 16 giugno (acconto). Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
– Il 16 dicembre (saldo). Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate dai Comuni nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Le aliquote IMU come previsto nei commi da 748 a 755 dell’art. 1 L. n. 160/2019 sono contenute, distintamente per tipologia di immobili, le aliquote di base e l’eventuale variazione in aumento o diminuzione che può essere operata dal comune.
Nello specifico:
✓ Abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: aliquota base dello 0,5% fino ad un massimo dello 0,6% o in diminuzione fino all’azzeramento.
✓ Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota base dello 0,1%, senza possibilità di incremento ma solo ridotta fino all’azzeramento.
✓ Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: aliquota base dello 0,1% fino ad un massimo dello 0,25 % o in diminuzione fino all’azzeramento. A partire dal 1° gennaio 2022 tali immobili sono esenti da IMU.
✓ Terreni agricoli: aliquota base dello 0,76 % fino ad un massimo dello 1,06 % o in diminuzione fino all’azzeramento.
✓ Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D: aliquota base dello 0,86 %, di cui lo 0,76% è destinato allo Stato, fino ad un massimo dello 1,06 % o in diminuzione fino allo 0,76%.
✓ Immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti: aliquota base dello 0,86 % fino ad un massimo dello 1,06 % o in diminuzione fino all’azzeramento.
✓ Per quest’ultima categoria di immobili i comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06% fino all’ 1,14% in sostituzione della maggiorazione del tributo TASI.
Per quanto riguarda il gettito dell’IMU è confermata la riserva a favore dello Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76% (c. 744 art. 1 L. n. 160/2019).
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