Proroga versamenti al 22/8/2022 e Sospensione estiva di termini processuali e adempimenti fiscali

Proroga versamenti al 22/8/2022 e Sospensione estiva dei termini processuali e degli adempimenti fiscali

f24

Tutti i versamenti con modello F24 che hanno scadenza tra il 1 ed il 16 del mese di agosto anche quest’anno vengono posticipati alla settimana successiva il giorno di ferragosto e quindi quest’anno entro il 22 agosto è la scadenza per il versamento delle imposte e contributi, sono comprese anche le rateazioni delle imposte e tasse derivanti dal modello Unico 2022.Inoltre anche quest’anno, il contenzioso, compreso quello fiscale, è sospeso dal 1° al 31 agosto 2022. Pausa estiva anche per le scadenze tributarie che, quest’anno, si riattivano al 22 agosto. l motivo è legato alla proroga feriale delle scadenze che nel periodo dal 1° al 20 agosto concede una tregua a contribuenti e intermediari.

Per la sospensione feriale dei termini processuali l’art. 1 della legge n. 742 dil 1969, contenente “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative sia sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprenda a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Questa norma è applicabile anche al processo tributario di cui al D.Lgs. n. 546/1992 (v. artt. 21, 22, 23, 32, 38, comma 3 e 51), con alcune precisazioni.

La sospensione in esame si applica alla notifica dei ricorsi, degli appelli, nonché al ricorso per Cassazione, ed anche ai depositi presso le segreterie (costituzioni in giudizio).
Tuttavia, essa non si applica ai procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi (v. art. 5 legge  n. 742 del 1969).

Con l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, il legislatore ha chiarito che ai 90 giorni previsti per la conclusione della mediazione si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
L’art. 7-quater, comma 18, del D.L. m. 193/2016 (legge n. 223/2016), ha invece disposto che “I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.

Non trattandosi di un termine processuale, non è invece soggetto a sospensione quello relativo all’annullamento in autotutela. Come pure la sospensione non riguarda la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e le fasi cautelari del processo.

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