Marca da Bollo Virtuale euro 2,00 come ricavo

Marca da Bollo Virtuale euro 2,00 come ricavo

Nuova interpretazione in merito alla marca da bollo di 2 euro se inserito nel corpo della fattura elettronica e richiesto in rivalsa addebitandola al cliente, a fronte della risposta ad un ad interpello n. 428/2022 dell’Agenzia delle Entrate del mese di agosto 2022, tale importo va trattato come parte del ricavo anche in fattura esponendolo tra i compensi e non come anticipazione.

Premesso che possono usufruire del regime fiscale agevolato (“forfettario”), le persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85mila euro, si entra nel merito della questione, afferente all’assoggettabilità o meno a tassazione dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti e ammontante a 2,00 euro per ciascuna fattura di importo superiore a 77,47 euro.

Pur confermando la solidarietà nel pagamento dell’imposta di bollo tra emittente la fattura e committente, nel caso in cui il professionista richieda al cliente il rimborso dell’imposta di bollo, tale riaddebito deve essere considerato “parte integrante del suo compenso”, con la duplice conseguenza che risulta assimilato ai ricavi, concorrendo alla formazione della base imponibile.

Si consideri inoltre come tali somme, per eventuali ditte in regime forfait che svolgono l’attività di Agenti e Rappresentanti di Commercio, l’importo della marca da bollo ai fini della trattenuta del contributo Enasarco per le provvigioni indicate in fattura dovrà essere aggiunta come imponibile previdenziale, aumentando di conseguenza il contributo previdenziale da trattenere.

Pertanto per le ditte in regime IVA forfettario, per non creare discrasie tra quanto effettivamente dovrà essere considerato compenso e/o ricavo puro da addebitare al cliente, si consiglia di indicare nel formato della fattura elettronica importo bollo di euro 2,00.= e di non inserire nel corpo fattura e quindi non addebitare in rivalsa al cliente il valore della marca da bollo virtuale per gli importi di compensi e ricavi superiori al valore minimo di euro 77,47.=.

Nel documento l’amministrazione finanziaria specifica che qualora vi sia addebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista soggetto passivo dell’imposta, questa fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che il bollo risulta assimilato ai ricavi di cui all’articolo 1 comma 64 legge 190/2014 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito; mentre l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione.

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