L’autotutela è il potere dell’Amministrazione Finanziaria di autocorreggere i propri errori, secondo quanto previsto dagli stessi principi costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità.
Ai sensi dell’art. 68, D.P.R. n. 287/1992 e 2 – quater, DL n. 564/1994, in particolare, l’art. 1 dispone che il potere di annullamento e di revoca dell’atto o di rinuncia all’imposizione spetta all’ufficio che lo ha emanato o che, comunque, è competente per l’accertamento.
Procedendo con la presentazione di un’istanza a fronte di aver ricevuto un avviso o una contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, si può richiedere l’annullamento totale o parziale di quanto dovuto, naturalmente avendo i requisiti, documentazione e le ragioni necessarie per poter procedere alla presentazione dell’istanza.
Gli errori più frequenti dell’Amministrazione Finanziaria che portano all’autotutela riguardano i calcoli effettuati, sul presupposto d’imposta, errori relativi al principio di doppia imposizione e alla facoltà di applicare deduzioni e detrazioni.
Si porta in evidenza che l’autotutela non ha l’effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso, l’accoglimento dell’istanza di autotutela e negli atti che l’Agenzia delle Entrate notifica vi è sin da subito indicato che puoi presentare l’istanza di autotutela, ma alcuni contribuenti non notano il breve trafiletto dove è indicato che la stessa non sospende il termine per proporre il ricorso.
Quindi da oggi L’accoglimento dell’istanza di autotutela prevale su tutto. In pratica Vi è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in conseguenza dell’ annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, che “prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione”.
Lo affermano due sentenze della Corte di cassazione n. 7450/2022 e n. 8295/2022 reciprocamente avverso quelle della Commissione tributaria regionale della Campania n. 249/45/10 e n. 250/45/10 a seguito del ricorso presentato dalla contribuente; in definitiva, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’ annullamento in via di autotutela dell’ atto recante la pretesa fiscale, prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio.
Per concludere, se si riceve un atto dall’Agenzia delle entrate e noti degli errori o ti sembra un atto non dovuto si può analizzare l’atto che ritieni ingiusto e di redigere e presentare istanza di autotutela, si dovrà prestare attenzione ai termini, ed alla circostanza che l’istanza non sospende il termine per proporre ricorso; le motivazioni per le quali si richiede l’annullamento per poter essere effettivamente essere prese in considerazione dall’Ufficio devono essere opportunamente corredate da documenti giustificativi, ad esempio se si ritiene che un atto non è dovuto dovranno essere allegate le quietanze degli avvenuti pagamenti. Per esempio se si ritiene che un atto è stato notificato in ritardo rispetto ai termini ultimi di accertamento si dovrà allegare la notifica della raccomandata. Per questo è buona abitudine conservare tutti i documenti dell’Agenzia delle Entrate in modo da non avere problemi in futuro o dimostrare di essere in regola.
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