Fattura elettronica: alcune novità dal 1/10/2022

afattura elettronica

Dal 1 ottobre 2022 sono in vigore nuove regole per la fatturazione elettronica come da quanto pubblicato dal 1 agosto 2022 dall’Agenzia delle Entrate con l’allegato A della nuova versione delle specifiche tecniche e dei tracciati di fattura ordinaria e semplificata per le seguenti motivazioni:

▪ Introduzione nella fattura ordinaria di un nuovo tipo documento TD28, da utilizzare per comunicare le operazioni di acquisto di beni dalla Repubblica di San Marino, per i quali l’acquirente italiano ha ricevuto fattura cartacea con applicazione dell’IVA.

Introduzione nel blocco “Altri Dati Gestionali” di nuove codifiche convenzionali da utilizzare per riportare in fattura l’indicazione dell’avvenuta regolarizzazione dell’IVA con versamento tramite modello F24 nonché il corretto periodo di riferimento nelle ipotesi di estrazione di beni dal deposito IVA.

Introduzione di un nuovo controllo (codice 476) per non accettare fattura che espongono nell’identificativo fiscale sia del cedente sia del cessionario un valore diverso da IT

Modificare il controllo 471 per inibire la contemporanea presenza nel documento dello stesso soggetto sia come cedente sia come cessionario per tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD24 e TD28.

Modificare i controlli 472 per richiedere la contemporanea presenza nel documento dello stesso soggetto sia come cedente sia come cessionario per tipi documento TD27.

Aggiornare la descrizione del codice natura N7.

Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore a partire dal 1 ottobre 2022, come riportate nella guida versione 1.8. dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro pubblicata in data 30 settembre 2022 con le seguenti motivazioni:

Introduzione del tipo documento TD28 (Acquisti da San Marino con IVA – fattura cartacea) per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni;

introdotte ulteriori precisazioni per rendere più chiare le indicazioni per l’utilizzo del TD19 per acquisto di beni dalla Repubblica di San Marino o dalla Città del Vaticano.

Con riferimento al nuovo tipo documento TD28 la Guida Ade testualmente stabilisce che:

…il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve emette una fattura, inviandola al sistema SDI, con tipo documento TD28 per rispettare l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.

Per quanto attiene alla modalità di compilazione della fattura TD28 si segnala che:

Cedente/prestatore: vanno esposti i dati del soggetto residente nella Repubblica di San Marino che ha emesso la fattura cartacea con applicazione dell’IVA.

Cessionario/committente: vanno esposti i dati del soggetto italiano che acquista i beni da SM.

Data (fattura): indicare la data di effettuazione dell’operazione, indicata nella fattura cartacea del fornitore SM.

Numero (fattura): l’Ade consiglia l’utilizzo di una serie di numerazione dedicata, a scelta del cessionario/committente, quale ad esempio il protocollo assegnato alla fattura di acquisto.

Dati Fatture Collegate: riportare il numero e la data della fattura cartacea emessa dal fornitore SM.

Imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

Nei commenti alla compilazione del tipo documento TD19 è precisato che:

▪ La trasmissione a SDI di un tipo documento TD19 può essere fatta per emettere un’autofattura per acquisto di beni da Città del Vaticano ai sensi dell’art. 17 c. 2 DPR 633/72.

▪ la trasmissione a SDI di un tipo documento TD19 deve essere fatta obbligatoriamente per comunicare l’acquisto di beni dalla Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 17 c. 2 DPR 633/72 per integrare una fattura emessa dal fornitore sammarinese in formato elettronico.

Nei commenti alla compilazione del tipo documento TD21 (Autofattura per splafonamento) è commentata la compilazione del campo Altri Dati Gestionali con il valore “F24” per indicare che la regolarizzazione dell’imposta dovuta è stata effettuata con versamento tramite modello F24.

Nei commenti alla compilazione dei tipi documento TD22 (Estrazione beni da deposito iva) e TD23 (Estrazione beni da deposito iva con versamento IVA) è commentata la compilazione del campo Altri Dati Gestionali con il valore “Anno” se l’estrazione dal deposito avviene nello stesso periodo d’imposta dell’introduzione, piuttosto che “Anni Precedenti” se l’estrazione avviene in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di introduzione nel deposito stesso.

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