Detrazione spese di ristrutturazione agli eredi

spese di ristrutturazione

In caso di decesso dell’erede che ha acquisito con il trasferimento di immobile per successione, anche eventuali spese di ristrutturazione legate all’immobile, in base alla propria percentuale di quota di proprietà la detrazione irpef viene trasmessa all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene, ovvero la detrazione spetta a gli eredi che possono disporre dell’immobile a proprio piacimento, a prescindere dalla destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

Spese di ristrutturazione

Nello specifico si precisa che se l’immobile è locato, la detrazione viene persa e quindi non trasmessa agli eredi; se l’immobile è libero e ci sono più eredi, la detrazione spetta a ciascuno pro-quota; se l’immobile viene utilizzato come abitazione da un erede, nel caso ci siano più eredi, la detrazione spetterà per intero a colui che ci abita e se il coniuge superstite ha rinunciato all’eredità, mantenendo solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle residue quote di detrazione, in quanto è venuta meno la condizione di erede.

Nel caso di trasferimento eventuale di un immobile agli eredi degli eredi, cosa succede per le spese straordinarie legate all’immobile ?

L’Agenzia delle Entrate dice no ad ulteriori trasferimenti delle detrazioni per le spese di ristrutturazione se già sono in eredità: è possibile un solo trasferimento delle rate residue; questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 612/2021 in merito alle detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di trasferimento dell’immobile, causa morte.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere in merito alla questione prospettata, ricorda che ai sensi del comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR si ha che: in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Ciò è ribadito nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021: in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

In pratica, condizione indispensabile è la “detenzione materiale e diretta del bene” che deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.

In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità; analogamente in caso di decesso dell’erede.

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