La regola generale di detrazione dell’IVA è quella sancita dall’articolo 19 del DPR n. 633/72, secondo il quale:
“Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”
Articolo 19 DPR n 633/72
Il ragionamento da fare è che alla registrazione della fattura passiva segue il diritto alla detrazione della relativa imposta. In questo modo nella liquidazione periodica IVA, dall’IVA a debito addebitata per rivalsa al cliente, viene detratta l’IVA a credito pagata ai fornitori. In questo modo, la liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale a seconda del volume d’affari) consente la liquidazione o la maturazione del credito relativo alle fatture registrate in quel periodo.
Il momento in cui con la E-fattura si esercita il diritto alla detrazione IVA coincide con la coesistenza del presupposto sostanziale, (effettuazione dell’operazione) e di quello formale, del “possesso di una valida fattura di acquisto“.
Questo è quanto prevede la Direttiva n. 2006/112/CE e ribadito dalla Circolare n. 1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che vige la regola che il documento deve pervenire entro 12 gg dalla data di emissione al sistema d’interscambio, e ciò comporta che il documento si intende ricevuto dal cessionario o committente se è stato correttamente recapitato al suo indirizzo telematico solo in tale momento vi è la sussistenza dei presupposti, sostanziale e formale, che consentono l’esercizio della detrazione. Pertanto si consiglia ai contribuenti per non perdere il diritto alla detrazione sia del costo e del diritto alla detrazione IVA di premunirsi almeno 12 gg prima del 31/12 dell’anno ad acquistare beni e/o servizi, verificandone il recapito telematico.
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