Il Decreto Aiuti ha potenziato la misura del precedente Decreto Energia 2022 che prevedeva un credito d’imposta del 12% per le imprese non energivore per compensare la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Con il Decreto Aiuti Ter, (a seguito del Decreto Aiuti e del Decreto Bonus Energia 2022) la percentuale del credito passa dal 15% al 30% della spesa sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022 Il bonus vale per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari o superiore a 4,5 kw.
Il bonus risulterebbe favorevole alle suddette imprese se il prezzo della spesa dichiarato mediamente nel 3 trimestre 2022 subendo un incremento del costo per kWh superiore al 30% del prezzo della spesa sostenuto nel medesimo trimestre del 2019.
Come precisato dalla circolare n.13 del 13 maggio dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si considerano:
- i costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
- il dispacciamento (il servizio che permette energia 24h e ne gestisce interruzioni);
- la commercializzazione della componente energetica (ad esclusione di oneri diretti e non).
Stiamo dunque parlando di tutte le voci che nelle nostre bollette leggiamo come “spese per energia elettrica”.
Il bonus, o credito del quale disponiamo deve essere usato in compensazione entro il 31 marzo 2023. Esso non influisce al reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Qualora ci fossero altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, il bonus può ritenersi cumulabile.
Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, possono optare anche per l’opzione “cessione del credito” interamente o parzialmente, a terzi.
In questo caso la comunicazione, come sancito nel provvedimento AdE 376961 del 6 ottobre 2022. Per usufruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e la richiesta di autorizzazione per fruirne.
Per utilizzare il credito in compensazione il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La data di scadenza fissata dal Decreto Aiuti Ter per la fruizione dei crediti di imposta è il 31 marzo 2023. Per la comunicazione della cessione del credito invece, dove prevista, la data da rispettare è il 22 marzo 2023.
Con il Decreto Aiuti Ter invece, per le imprese non gasivore , il bonus precedentemente fissato al 25% (nel Decreto energia, supportato dal Decreto Aiuti) passa ora dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il decreto è rivolto a tutte le imprese non a forte consumo di gas naturale e viene erogato qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al trimestre del 2019.
Tale credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 marzo 2022 o oppure ceduto per intero a terzi entro il 22 marzo 2023 (esattamente come il bonus energia prima citato).
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