1. Aumento limite welfare aziendale
Con l’entrata in vigore del decreto n. 115/2022, avvenuta il 10/8 u.s., è stato previsto che per l’anno 2022 non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente (pertanto non sono nemmeno soggetti a contribuzione previdenziale) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme agli stessi erogate o rimborsate per il pagamento di bollette relative alle utenze domestiche inerenti le forniture di servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale entro il limite complessivo annuo di Euro 600,00 (precedentemente il limite massimo di esenzione per i fringe benefit era previsto in misura pari a Eu. 258,23)
Si ricorda, inoltre, che per l’anno 2022 è possibile anche assegnare ai propri dipendenti buoni carburante fino ad un importo massimo di Euro 200,00 (in aggiunta a quanto sopra descritto).
Si ricorda che rimangono esclusi collaboratori/amministratori.
Tali bonus possono essere riconosciuti anche ad personam, non essendo prevista alcuna limitazione al riguardo da parte della norma.
2. Aumento del parziale esonero contributivo a carico dei lavoratori
E’ stato inoltre previsto con il decreto aiuti bis che l’esonero parziale dei contributi I.V.S. previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 1° gennaio c.a. in misura pari allo 0,8%), viene innalzato dell’1,2%
(portandolo, quindi, al 2%) per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. Rimangono invariati i requisiti reddituali personali dei lavoratori per averne diritto (imponibile mensile Inps non superiore a Eu. 2.692,00).
3. Contratti di lavoro: decreto trasparenza
Con l’entrata in vigore del decreto n. 104/2022 (cd. “trasparenza”), in attuazione della direttiva UE 2019/1152, sono state introdotte nuove stringenti regole per la stesura dei contratti di lavoro.
Il decreto, in vigore dal 13/08/2022, disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. Si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato (a tempo determinato, indeterminato, parziale, lavoro intermittente, agricolo, somministrato, marittimo, domestico) ed anche alle collaborazioni (co.co.co.) ed alle prestazioni occasionali (ex. voucher). Sono esclusi i rapporti di lavoro il cui orario medio settimanale non superi le 3 ore calcolate come media su quattro settimane consecutive.
Le informazioni devono essere comunicate al prestatore di lavoro in formato cartaceo o elettronico e conservate per 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
La sanzione per la mancata consegna di tale documentazione è prevista in una misura che varia da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
La documentazione è da consegnare all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, tuttavia eventuali informazioni mancanti, possono essere fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa (alcune informazioni potranno essere fornite entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro).
4. Smart-working – Lavoro agile
La modalità di deposito al Ministero dello smart-working cd. emergenziale, in atto dall’inizio dell’emergenza Covid-19 fino al 31/08/2022, non è stata prorogata.
La normativa (D.L. n. 73/2022 convertito in L. n. 122/2022) ha tuttavia introdotto una semplificazione rispetto a quanto previsto in precedenza.
A far data dal 01/09/2022 sarà obbligatorio comunicare al Ministero, tramite cliclavoro, l’accesso allo smart-working per ogni singolo dipendente. Non sarà tuttavia più obbligatorio depositare al Ministero l’accordo individuale. Si rammenta tuttavia che rimane obbligatorio, ai sensi della vigente normativa, stipulare accordi di smart-working con ogni singolo dipendente per l’utilizzo di tale strumento.
Pertanto, rispetto al passato, l’unica variazione è in merito alle modalità di deposito, mentre gli obblighi rimangono comunque fermi (stipula dell’accordo individuale e comunicazione al Ministero dell’avvio o delle modifiche successive).
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