Cartelle esattoriali – Aggiornati i modelli per la richiesta di rateazione semplificata delle somme iscritte a ruolo fino a 120.000 euro, senza necessità di documentare la temporanea difficoltà economica
I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono ottenere la dilazione di cartelle di pagamento, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro, semplicemente dichiarando la propria temporanea situazione di difficoltà economica, senza necessità di documentarla.
Come previsto dall’art. 15-bis introdotto in sede di conversione nella legge n. 91/2022 del Decreto Aiuti n. 50/2022, i soggetti che si trovano in una situazione di difficoltà possono ottenere una dilazione delle cartelle di pagamento per importi fino ad euro 120.000,00.=, dichiarando la propria situazione di difficoltà economica.
Per importi fino a 120 mila euro, si può ottenere la rateizzazione tramite l’Agenzia della riscossione direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata* compilando il modello R1 da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Mentre per coloro che hanno debiti superiori ai 120.000,00.= è possibile sempre tramite l’Agenzia della Riscossione adottare la seguente procedura:
Per importi superiori a 120 mila euro è possibile richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi PEC riportati nel modello.
Sarà necessario allegare la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del tuo nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Sempre tramite Agenzia della Riscossione è possibile ottenere un piano straordinario, fino a 120 rate (10 anni), dove è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Occorre presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi PEC riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
Se la richiesta è accolta, si accede al piano straordinario che consente di pagare il debito con rate costanti.
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Con la nuova procedura semplificata è stato previsto che il contribuente decade dal beneficio del piano di rateizzazione, in caso di mancato pagamento di 8 rate (in luogo delle vigenti 5 rate) anche non consecutive.
In questo caso però il debito in carico non può essere nuovamente rateizzato. In pratica si decade dal beneficio della rateazione e l’intero importo dovuto diventa immediatamente esigibile in unica soluzione.
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le disposizioni introdotte si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 16 luglio 2022 (a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti).
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni.
Se non si riesce a pagare la cartella in un’unica soluzione, si può richiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare il debito.
Di seguito si riepilogano i moduli a disposizione.
Modulistica rateizzazione
- R1 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti
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Studio DEGNI – V.le Unione, 71 – Cusano Milanino (MI)
Tel./Fax 02 61 32 286 – Email: info@studiodegni.it
Email PEC: degnicosimo@odcec.mb.legalmail.it
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