Saldo Iva anno 2021 scadenza 16/3/2022 e alcune novità dichiarazione annuale IVA 2022
Il 16/3/2022 è prevista la scadenza del versamento saldo IVA relativamente all’anno imposta 2021, se dovuto è possibile pagare in unica soluzione oppure dilazionato in rate da un numero di 2 ad un massimo di 9 rate mensili con aggiunta di un importo pari al 0,33% al mese a titolo di interesse fisso di rateizzazione.
Altra possibilità concessa dal fisco è quella di posticipare il pagamento del saldo IVA inserendo il debito nel conteggio delle tasse relative al modello Unico previsto per la scadenza del 30/6/2022 aggiungendo un importo pari al 0,40% al mese a titolo di maggiorazione per lo spostamento della scadenza dal 16/3/2022 con quello delle imposte.
Nel caso dai conteggi annuali dell’IVA 2021 risultasse un importo a credito inferiore ad euro 5.000,00.= è possibile riportare tale credito nei conteggi IVA relativi al 1 trimestre 2022 oppure usufruirne in compensazione orizzontale o esterna con modello F24.
Per l’utilizzo in compensazione di u un credito con l’importo superiore ad euro 5.000,00.= si deve seguire il seguente comportamento, cioè per la parte eccedente i 5.000,00.= euro si potrà utilizzare a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA e soltanto se esiste un visto di conformità apposto sul modello fiscale.
Sono esonerati dal visto i contribuenti definiti virtuosi con un credito IVA non superiore ad euro 50.000,00.=, coloro che hanno ottenuto un punteggio ISA calcolato sul periodo d’imposta 2020 pari ad almeno 8 oppure che abbiano raggiunto un punteggio pari ad 8,5 ottenuto dalla media dei modelli ISA relativi agli anni d’imposta 2019 e 2020.
In caso di modello F24 a saldo zero, quest’ultimo deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel.
I soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA 2022 anno imposta 2021, in generale sono tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA.
Si ricorda che la dichiarazione IVA 2022 può essere inviata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate e quest’anno quella relativa all’anno 2021 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022, i soggetti interessati alla trasmissione sono i seguenti:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
In sintesi le novità del modello IVA 2022:
QUADRO VE
Nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi della sezione sono stati rinumerati.
QUADRO VF
Nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi della sezione e anche i righi della sezione 2 sono stati rinumerati. Nella sezione 3-A, rigo VF34, il campo 7 è stato ridenominato “ Operazioni esenti art.19, co.3, lett. a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, terzo comma, equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione, Inoltre, il campo 9, quest’anno, è denominato “Operazioni esenti legge n. 178/2020” per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all’articolo 1, commi 452 e 453 della legge n. 178 del 2020. Nella sezione 3-B, rigo VF41, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF44 a VF50 sono stati rinumerati.
QUADRO VO
Nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni– Art. 41, primo comma, lett. b), d.l. n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel decreto-legge n. 331 del 1993 dal decreto legislativo n. 83 del 2021. Inoltre, è stato previsto il nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.
QUADRO VX Nel rigo VX4 è stato eliminato il campo 6 riservato ai subappaltatori.
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