La Certificazione Unica deve essere consegnata a lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e pensionati entro il prossimo 16 marzo 2022
Il termine per l’adempimento di invio telematico per il lavoratori dipendenti è stato fissato al 16 marzo. L’omesso o errato invio all’Agenzia delle Entrate comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa o errata, con riduzione a un 1/3 se la correzione è fatta entro 60 giorni dal termine ordinario.
Mentre le CU 2022 relative ai lavoratori autonomi la scadenza del termine di invio telematico all’Agenzia delle Entrate a differenza di quanto accade per le Certificazioni dei lavoratori dipendenti, è estesa fino alla scadenza del termine di presentazione telematico del modello 770 / 2022 anno imposta 2021, che per quest’anno per adesso è prevista per il 31 ottobre 2022 (entro il 2 novembre 2022 poiché il 31 ottobre 2022 è giorno festivo).
Nella Certificazione Unica 2022 dei lavoratori autonomi si dovranno indicare e riportare i dati relativi all’anno 2021, quali importi percepiti per compensi, provvigioni, spese anticipate per conto del cliente ed eventuali importi per la marca da bollo.
Gli importi possono essere assoggettati a ritenuta acconto, in certe situazioni particolari a titolo di ritenuta d’imposta (es. sportivi, oppure venditori a domicilio), per quanto riguarda le spese anticipate sono esentate dall’assoggettamento ad imposta in ritenuta acconto, l’aliquota è variabile in riferimento al tipo di situazione:
per i compensi pagati dagli amministratori di condominio aliquota del 4% per le prestazioni eseguiti alle prestazioni di servizi;
per il compensi provvigionali aliquota del 4,60% ( con riduzione al 20% del 23% prima aliquota IRPEF per le aziende che si avvalgono di lavoratori alle dipendenze );
per la generalità dei compensi provvigionali aliquota del 11,50% (50% del 23% prima aliquota IRPEF );
per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, la ritenuta, effettuata a titolo d’acconto è pari al 20% mentre l’aliquota del 30% a titolo d’imposta si applica sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili (articolo 23, comma 2, lett. c) Tuir).
Novità CERTIFICAZIONE UNICA 2022 per alcuni Lavoratori autonomi
Novità per le CU 2022 dei lavoratori autonomi in regime a forfait “in franchigia” e per gli ex minimi, nella parte del modello “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, sezione “Dati fiscali” vanno indicati:
- nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto”, occorre riportare le somme complessivamente corrisposte al lavoratore al netto dell’eventuale importo di rivalsa della cassa previdenziale di appartenenza ed al netto dell’imposta IVA applicata in fattura
- nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”, devono essere riportati gli importi non soggetti a ritenuta acconto, che possono essere inerenti ai compensi percepiti e/o alle spese anticipate e/o per il valore della marca da bollo di euro 2,00.= applicata nelle fatture emesse
- nel punto 6 occorre indicare in relazione all’importo riportato nel campo 7 uno dei codici prestabiliti, differente per il tipo di importo che si deve certificare al percipiente.
I nuovi codici previsti per le CU 2022 di ex minimi e forfait sono i seguenti:
Il codice 21 nel campo 6 deve essere indicato per riportare i compensi percepiti dal soggetto in regime fiscale ex minimi per gli importi percepiti nell’anno 2021 ed indicati al campo 7;
il codice 24 nel campo 6 deve essere indicato per riportare i compensi percepiti dal soggetto in regime fiscale in regime franchigia “forfettario”
per gli importi percepiti nell’anno 2021 ed indicati al campo 7;
il nuovo codice 22 nel campo 6 dovrà essere riportato per indicare nella certificazione gli eventuali importi di spese anticipate per conto del cliente nell’anno 2021 e per le marche da bollo riportate nelle fatture e emesse ed incassate nell’anno 2021 dal lavoratore, il totale di questi importi vengono indicati al campo 7 della certificazione.
Si evidenzia che per una certificazione di un lavoratore a regime ex minimi e/o a regime forfait nel caso devono essere certificati sia compensi che spese, si dovranno predisporre per il lavoratore due moduli di certificazione, uno dove viene indicato nel campo 6 il codice 21 o 24 per i compensi ed un altro modulo per le spese indicate con il codice 22 nel campo 6.
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