Elenchi Intrastat 2022

proroga imposte

Elenchi Intrastat 2022 – Alla luce delle modifiche e semplificazioni apportate ai nuovi modelli Intrastat anno 2022, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022, in relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti al mese di gennaio 2022, l’adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 201O può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022.

Da quest’anno sono esonerati dall’adempimento gli operatori Iva che, in uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari di ammontare inferiore a 350mila euro

Intrastat 2022, le novità

Le novità riguardano le liste riepilogative degli scambi intracomunitari di beni e servizi, con le novità della direttiva Ue 2018/1910, la “Quick fixes”, recepite dal Dlgs n. 192/2021 (vedi articoli “Scambi intracomunitari, recepita la direttiva “Quick fixes – 1””) e messe in atto dalla determinazione congiunta n. 493869, dello scorso 23 dicembre, da parte dell’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, con la quale sono stati approvati i nuovi modelli.

Tra le novità più rilevanti da recepire i fatto che è caduto l’obbligo di presentazione trimestrale sia per i beni che per i servizi ed aumentata la soglia per l’esonero dall’adempimento di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti – modello Intra 2bis –, gli stessi dovranno essere presentati mensilmente solo qualora l’ammontare complessivo trimestrale degli acquisti intracomunitari sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a euro 350mila; mentre l’anno precedente 2021 prevedeva una soglia di euro 200mila.

Con la determinazione richiamata, sono stati poi modificati i nodelli Intra 1bis e Intra 2bis. In dettaglio, negli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari, i dati relativi alla natura della transazione devono essere suddivisi nelle due colonne A e B dell’allegato XI.

Nel modello Intra 1bis, inoltre, va riportata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
Mentre se nell’anno precedente si sono effettuati o iniziato l’attività di scambi intracomunitari e presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, in particolare, devono suddividere gli stessi dati nelle medesime colonne, ma a due cifre.

Gli stessi modelli, con l’articolo 3 della determinazione, sono stati semplificati. In pratica, gli operatori, che concludono spedizioni di valore inferiore a mille euro, possono avvalersi del codice convenzionale unico “99500000”, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata.

Infine, nel modello Intra 2quater, relativo agli acquisti di servizi, non devono più essere indicati il codice Iva del fornitore, l’ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione e quella di incasso e il Paese di pagamento. Non è più prevista, anche per questo modello, la presentazione trimestrale.

Per quel che riguarda inoltre le cessioni intracomunitarie in regime di call-off-stock, le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione attribuito, ai fini Iva, al destinatario dei beni, vanno riepilogate nella sezione 5 del modello Intra 1.

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