A decorrere dal 1 gennaio 2022, ecco i nuovi importi dei minimali e massimali per contributi i Enasarco dovuti per le provvigioni realizzate nell’anno 2022 che verranno trattenuti sulle fatture emesse agli agenti e rappresentanti.
Il massimale provvigionale per ogni azienda per il 2022 è di euro 26.170,00.= per gli agenti plurimandatari e di euro 39.255,00.= per gli agenti monomandatari mentre l’aliquota contributiva viene confermata al 17% per l’anno 2022.
Tale aliquota grava nella misura del 50% sull’agente e l’altro 50% sulla ditta mandante; quindi in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente di commercio dovrà essere detratta la percentuale del 8,50%. Il contributo deve essere calcolato fino al raggiungimento del massimale provvigionale.
Di seguito viene riportato il seguente prospetto riepilogativo:
Minimo annuo: Agenti monomandatari € 878,00
Agenti plurimandatari € 440,00
Massimo annuo: imponibile fatturato monomandatari € 39.255,00
Contributo 17,00% totale € 6.673,35
di cui trattenuto 50% aliquota 8,50% € 3.336,68
imponibile fatturato plurimandatari € 26.170,00
Contributo 17,00% totale € 4.448,90
di cui trattenuto 50% aliquota 8,50% € 2.224,45
“giovani agenti” Enasarco
Per quanto riguarda i nuovi “giovani agenti” Enasarco in possesso di alcuni requisiti con il fine di agevolare l’ingresso nel mondo lavorativo e per la permanenza nella professione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dell’anno in corso alla data della prima iscrizione oppure dalla data di conferimento del nuovo incarico.
L’agevolazione è concessa per ogni rapporto intercorso per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione o dal conferimento del nuovo incarico.
I requisiti per rientrare nella categoria giovani agenti sono i seguenti:
– iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
– già iscritti che ricevono nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3
anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
– non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
– svolgano l’attività di agente di commercio in forma di ditta individuale.
Il sistema agevolativo consiste nella riduzione dell’aliquota contributiva così prospettata, naturalmente rispettando la regola che il 50% è a carico della ditta preponente e l’altro 50% a carico del “giovane agente”:
– aliquota del 11% per il 1° anno solare alla data di prima iscrizione o ripresa dell’attività;
– aliquota del 9% per il 2° anno solare;
– aliquota del 7% per il 3° anno solare.
Per quanto riguarda il contributo minimale del giovane agente annuale l’importo previsto è ridotto la 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione, mentre per quanto concerne l’importo dei massimali su cui calcolare le percentuali Enasarco ridotte rimane quello “ordinario” (cambia quindi solo l’aliquota).
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